La Valletta Brianza, sentenza sui vizi allo Stadio: impresa colpevole

Il Tribunale di Lecco ha accolto le ragioni del Comune, condannando l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori per i difetti allo Stadio Idealità.

La Valletta Brianza

«Ci sono voluti un po’ di anni ma, con calma e pazienza, abbiamo visto riconosciuti i nostri diritti». Con queste parole il sindaco Marco Panzeri commenta la sentenza con cui il Tribunale di Lecco ha messo un punto alla lunga vicenda dei vizi emersi nei lavori di riqualificazione dello Stadio Idealità, eseguiti tra il 2014 e il 2016.

Il Comune aveva contestato all’impresa appaltatrice e al direttore dei lavori una serie di difetti riscontrati sull’impianto: il deterioramento della pavimentazione in resina dell’area esterna sopra gli spogliatoi, il distacco dell’intonaco su una porzione della facciata e la presenza di fessurazioni all’interno. C

Nella sentenza, il tribunale afferma non vi è dubbio circa l’esistenza di vizi che giustificano la pretesa del Comune. In particolare, per la pavimentazione esterna, viene richiamato quanto accertato dal consulente tecnico: «la resina utilizzata non è conforme al computo metrico in quanto, pur se per esterni, non è strutturale» e ancora «la resina utilizzata sarebbe stata idonea per una pavimentazione non soggetta a sollecitazioni». Il giudice sottolinea che tali elementi «non esimono l’appaltatore da responsabilità per l’impiego di materiale di qualità inferiore a quanto previsto contrattualmente».

Responsabilità riconosciuta anche per il distacco dell’intonaco: «è, invece, chiara la responsabilità dell’appaltatrice perché, come spiegato dal CTU, in quei punti è mancato l’utilizzo «di adeguato supporto di collegamento al sottostante strato». Analoghe conclusioni per le fessurazioni agli spogliatoi, dove «si doveva intervenire con un intonaco più elastico e meglio calibrato al fine di contenere piccoli movimenti fra le due strutture».

Il Tribunale ha condannato in solido l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori al pagamento delle somme necessarie per eliminare i vizi principali, stabilendo inoltre che «la ripartizione di responsabilità» è pari «all’80%» a carico dell’impresa e «al 20%» a carico del direttore dei lavori. Al Comune vengono riconosciuti anche i rimborsi delle spese tecniche e legali sostenute.

Per Panzeri si tratta di un passaggio significativo: una decisione che conferma la correttezza dell’azione intrapresa e consente di tutelare l’interesse pubblico su un’opera ritenuta strategica per il paese.

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