E’ stato approvato in via definitiva dal Parlamento il disegno di legge del Governo che modifica le competenze della Corte dei Conti per favorire l’assunzione di provvedimenti legittimi in tempi rapidi nella pubblica amministrazione e contrastare quella che nella relazione si definisce la “firmite”, cioè la paura della firma da parte dei pubblici ufficiali e degli amministratori che rallentano l’attuazione del Pnrr.
L’opposizione contesta tale motivazione e parla di “vendetta” del centrodestra contro i giudici contabili dopo lo “stop al Ponte sullo Stretto di Messina”. Ma il sottosegretario Alfredo Mantovano replica che l’iter della riforma è iniziata più di due anni fa e quindi legarla al provvedimento sul Ponte è una forzatura. Anche l’Associazione magistrati della Corte dei Conti critica la riforma definendola “una pagina buia per i cittadini” con un “ingolfamento” dei controlli dovuto all’espansione delle competenze e al minore tempo a disposizione e di risarcimenti limitati in caso di danno erariale a detrimento della tutela del denaro pubblico.
Secondo la riforma l’amministratore pubblico risponderà per intero del danno arrecato alle finanze pubbliche solo se lo ha commesso con dolo, mentre in caso di colpa grave dovrà risarcire soltanto il 30% del danno e comunque in misura non superiore a due annualità di stipendio. Ma in genere i procedimenti si chiudono per colpa grave e non per dolo, difficile da dimostrare. Il punto più controverso della riforma riguarda però il termine concesso alla Corte per i pareri preventivi di legittimità stabilito in 30 giorni (estensibili fino a 90 per i procedimenti più complessi), perché in caso di mancato pronunciamento scatta il silenzio assenso con la conseguenza che l’atto viene considerato legittimo e esente da responsabilità l’amministratore pubblico che l’ha emesso.
Ma il sottosegretario Mantovano, ha assicurato che il Governo procederà a risolvere questo problema in sede di attuazione della riforma con una razionalizzazione degli incarichi per far sì che su tutti i magistrati contabili ricada la stessa mole di lavoro. Nella delega si afferma che il Governo deve adottare entro 12 mesi i decreti per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte. Ma non si parla di un aumento degli organici della Corte che sarebbe invece necessario per adeguarlo all’oggettivo aumento del carico di lavoro, tenuto conto che la competenza della Corte prima limitata ai soli atti dello Stato viene ora estesa anche agli atti degli Enti territoriali e cioè delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
Comunque, va rilevato che fin dal 2020, ai tempi del Covid, era in vigore per gli amministratori pubblici uno “scudo erariale” che limitava il danno ai soli casi di dolo, escludendo la colpa grave. E la Corte costituzionale nel 2024 aveva emesso anche una sentenza che invitava il Parlamento a definire i casi di colpa grave. Ora la legge di riforma, oltre a prevedere sia il dolo che la colpa grave ha anche tipizzato i casi di colpa grave dichiarando che essa sussiste quando vi sia “la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili” o “il travisamento del fatto” oppure “l’affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti”.
Tale definizione è stata ritenuta dalle opposizioni e dai giudici contabili troppo restrittiva, mentre il sottosegretario Mantovano la considera un sufficiente deterrente. Nei casi più gravi il giudice contabile può disporre anche a carico del funzionario condannato la sospensione della gestione di risorse pubbliche per un periodo tra sei mesi e tre anni. Inoltre, è previsto pure l’obbligo di copertura assicurativa per chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche. La nuova normativa si applica anche alle cause in corso. Infatti, l’art. 6 della stessa stabilisce che “le disposizioni di cui all’art.1, comma 1, lettera a” (contenenti la modificata nozione di colpa grave) si applicano “ai procedimenti pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”.
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