Rissa in fabbrica, licenziamento illegittimo

Il Tribunale di Lecco ridimensiona la gravità dell’episodio e riconosce al 52enne un’indennità di 12 mensilità, oltre 28mila euro.

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Nonostante la lunga esperienza in fabbrica, non ha saputo evitare un episodio grave come una rissa con un collega. Ma visto che il fatto, ossia una lite tra operai avvenuta in un’azienda del lecchese, è stato “notevolmente ridimensionato”, anche per la mancanza di prove, non ci sono gli estremi per il riconoscimento del “giusto motivo” alla base del licenziamento. Per questo motivo, il tribunale civile di Lecco ha riconosciuto al lavoratore, un uomo di 52 anni assunto dal 2004, il diritto “all’indennità omnicomprensiva”. Facendo scattare, cioè, quella norma dello Statuto dei Lavoratori in base alla quale quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa (ma senza che vi sia l’insussistenza del fatto materiale), “il rapporto di lavoro si risolve e il datore di lavoro viene condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva”. Così è andata in una rissa tra colleghi scoppiata nello spogliatoio degli operai nel 2025. Scena poco edificante, il 52enne licenziato con un taglio alla testa da cui sanguinava copiosamente. L’altro, un ragazzo sul metro e ottanta, di stazza robusta, che sanguinava dalla bocca.

Alla base ci sarebbero stati precedenti discussioni, poi degenerate a marzo dell’anno scorso, e sfociate anche in insulti e minacce (“ti rimando in Tunisia in una bara”, avrebbe detto il 52enne). La mancanza di testimoni e l’inconciliabilità delle due versioni, però, non ha portato a una ricostruzione attendibile del fatto (che sotto il profilo penalistico è stato archiviato). Secondo la sentenza del giudice...., “la gravità del fatto contestato è notevolmente ridimensionata dalle contingenze che connotano la vicenda: la valutazione di sproporzione della massima sanzione espulsiva determina pertanto la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e di applicazione della tutela indennitaria”. Tuttavia, ai fini della quantificazione dell’indennità, va tenuto in considerazione il fatto che “nonostante la lunga esperienza lavorativa e la responsabilità del ruolo”, il 52enne “non ha saputo evitare un fatto grave come una colluttazione con un collega sul luogo di lavoro”. Da questa considerazione, deriva che “l’indennità risarcitoria va contenuta nella misura minima di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, sulla base dell’importo mensile lordo di poco più di 2mila e 400 euro.

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