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Giovedì 26 Marzo 2026
Melavì, respinto il concordato: liquidazione giudiziale per la società
L’istanza di concordato è stata respinta a causa di carenze documentali e violazioni della buona fede. Debiti per 17.4 milioni verso soci, banche e fornitori.
Sondrio
È stata depositata la sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio, riunitosi il 19 febbraio scorso sotto la presidenza di Barbara Licitra, a latere Maria Martina Marchini e Francesco Zapparoli, per decidere in merito all’omologa o meno del concordato preventivo semplificato per la liquidazione della società agricola cooperativa Melavì di Ponte in Valtellina.
E la sentenza non è stata a favore di quest’ultima perché l’istanza di concordato presentata e sulla quale la società confidava per poter liquidare la società “in house”, senza dover ricorrere al giudice, non è stata accolta.
Il collegio giudicante ha infatti dichiarato inammissibile la domanda di omologazione del concordato semplificato liquidatorio ed ha aperto la liquidazione giudiziale di Melavì nominando Francesco Zapparoli quale giudice delegato e i curatori nelle persone di Simone Martinalli, ausiliario del Tribunale nell’effettuare la perizia sui beni di Melavì, e di Marco Riva, avvocato del foro di Lecco.
Sempre il collegio giudicante ha ordinato a Melavì il deposito, entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie oltre che all’elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale ed ha fissato l’udienza per l’esame dello stato passivo al 25 luglio prossimo davanti al giudice delegato, ordinando anche ai curatori di procedere immediatamente, così è scritto in sentenza, alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza di Melavì anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore per procedere poi «con sollecitudine» all’inventariazione dei beni della società debitrice.
Si intuisce quindi dal dispositivo della sentenza, il carattere di urgenza del procedimento ormai del tutto incanalato sulla via giudiziale.
Di fatto il collegio giudicante ha accolto in toto le tesi avanzate dall’ausiliario del procedimento, Simone Martinalli, ed ha tenuto in debita considerazione anche quanto rilevato dai soci conferitori e non conferitori che si sono opposti all’omologa del concordato, in parte presenti anche in aula alle udienze del 16 ottobre e del 16 febbraio scorsi.
Ha rilevato poi anche dei vizi di natura rituale che hanno influito parecchio sulla inammissibilità della domanda di omologa con particolare riguardo alle carenze documentali rilevate anche dall’ausiliario «con particolare riguardo – è scritto in sentenza – all’assenza del libro dei soci e alla totale inattendibilità dell’elenco dei creditori allegato alla domanda di omologa. L’assenza di un libro sociale o comunque la sua irregolare tenuta configurano l’impossibilità di identificare nominativamente i creditori determinando un vizio insanabile della domanda di concordato che deve dichiararsi, pertanto, improcedibile».
Disatteso poi anche, secondo i giudici, «il requisito della idonea certificazione sui debiti fiscali e contributivi» e un ulteriore vizio rilevato è rappresentato «dalla violazione del principio della buona fede nelle trattative con i creditori – è scritto in sentenza -, dal momento che non risulta, come rilevato dall’ausiliario e da alcuni creditori opponenti, che la società abbia in alcun modo coinvolto i soci conferitori e finanziatori nelle trattative con il resto dei creditori in tal modo sottacendo a questi ultimi la crescente disaffezione della propria base sociale. Ciò che configura una condotta non conforme a buona fede».
Ricordiamo che la società ha un debito verso i soci conferitori per 2,1 milioni di euro per i conferimenti di mele non pagati nel 2024 e ultimo rateo del 2023 e per 2,8 milioni con i soci finanziatori i cui risparmi sono bloccati sul libretto sociale. L’esposizione verso le banche e le finanziarie è di circa 11,6 milioni e verso i fornitori è di 2,9 milioni.
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