Assolto per l’incidente mortale, dovrà risarcire con 300 mila euro i familiari della vittima

Assolto in sede penale, il conducente del furgone è stato ritenuto responsabile in sede civile per non aver effettuato la svolta in sicurezza. Riconosciuto un concorso di colpa del 30% per la velocità della moto.

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Dervio

Se per il tribunale penale nell’incidente di due anni prima costato la vita al motociclista 29enne Stilitano Filipi non ci fu responsabilità da parte dell’uomo 43enne alla guida del furgone coinvolto nello scontro, la giustizia civile (giudice Leonardo De Falco) ha stabilito che quest’ultimo non ha fatto tutto quello che era nelle sue possibilità «per evitare il danno». Alla luce di questa diversa lettura degli atti, il magistrato ha stabilito con sentenza depositata il 2 ottobre 2026, l’obbligo in capo all’automobilista e alla compagnia di assicurazione di risarcire i familiari del giovane di Bellano di origine albanese (i genitori sessantenni, la sorella di 29 e i nipoti di 6 e 9), con una somma complessiva di poco superiore ai 300mila euro (a fronte di una richiesta di oltre 800mila). Decisione che tiene conto di un prima somma già liquidata ai genitori del povero ragazzo quando doveva essere ancora deciso l’esito del procedimento penale. Questo si era concluso con la pronuncia di assoluzione «perché il fatto non sussiste” da parte dell’allora gup Nora Lisa Passoni, un paio di anni dopo il terribile impatto dell’11 giusgno 2021 avvenuto a Dervio, lungo la strada provinciale 72.

Secondo quanto riporta l’atto del tribunale civile, l’autocarro «non dava la dovuta precedenza, effettuando una repentina svolta verso sinistra, tagliando la strada al motociclo proveniente dalla direzione opposta». Il motociclista, “nel frenare per evitare l’impatto, perdeva il controllo del proprio veicolo, andando ad impattare con il proprio corpo contro la parte laterale destra dell’autocarro, mentre il motociclo scarrocciava sull’asfalto (proseguendo per oltre 20 metri ndr), senza collidere con il furgone». Il giudice evidenzia che dalla sentenza del gup «non possa derivare alcun automatismo tale da escludere la responsabilità”, citando un «consolidato orientamento della giurisprudenza”, in base al quale «l’assoluzione dell’imputato nel giudizio penale secondo la formula “perché il fatto non sussiste” non preclude la possibilità di pervenire nel giudizio di risarcimento dei danni all’affermazione della responsabilità civile».

Alla luce delle prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato, e degli elementi e circostanze già acquisiti, la pronuncia ha stabilito che l’autista non fosse stato in grado di «arrestare tempestivamente il veicolo e di compiere in sicurezza le manovre richieste dalla circolazione stradale», non avendo effettuato «la manovra di svolta a sinistra in piena sicurezza, non assicurandosi che alcun altro veicolo provenisse dal senso di marcia opposta e proseguendo la marcia fino all’urto». Il motociclo, infatti, era «ben visibile per un tratto di almeno 70 metri, anche non tenendo conto della posizione rialzata garantita dal conducente di un autocarro (che permette una visuale anche superiore)». La velocità tenuta del giovane di Bellano, stimata in 75 chilometri all’ora su un tratto urbano con limite a 50, ha determinato però un concorso di colpa al 30% in capo al motociclista.

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